La Class Action in Italia

24.10.2018

La legislazione in Italia della Class Action

Nel 2010, anche il legislatore italiano si è adeguato al trend avviato dagli altri paesi e, con la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha inserito all’interno del “Codice del Consumo” l’art. 140-bis rubricato – per l’appunto – “azione di classe”.
La disposizione prevede che i diritti individuali omogenei e gli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti possano essere tutelati anche
attraverso l’azione di classe.
Tuttavia, le ipotesi in cui si può instaurare una vera e propria class- action sono limitate:
– Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano, nei confronti di una stessa impresa, in situazione omogenea.

A titolo esemplificativo, si pensi a un gruppo di consumatori che desiderano agire nei confronti di una stessa compagnia telefonica che, in caso di recesso, applichi penali non previste contrattualmente.
– Diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del produttore. Ad esempio, si pensi a più acquirenti di automobili di uno stesso produttore che presentano caratteristiche diverse da quelle dichiarate in sede di acquisto.
– Diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali. Si può pensare a un cartello tra imprese concorrenti mirato a mantenere elevato il livello dei prezzi e, quindi, a penalizzare i consumatori.
Nell’ipotesi in cui ricorra una di queste tre fattispecie, un singolo componente della classe – in via autonoma o con l’aiuto di associazioni o comitati – può dare avvio alla controversia notificando alla controparte e all’ufficio del pubblico ministero un atto di citazione. Il Tribunale adito, verificata l’ammissibilità dell’azione di classe, dispone che l’iniziativa sia resa pubblica ( ad esempio, mediante la pubblicazione su quotidiani di rilevanza nazionale e siti web ad ampia diffusione ), affinché gli altri appartenenti alla classe possano aderirvi. In particolare, ai fini dell’adesione sarà sufficiente depositare – anche a mezzo PEC o fax – un atto presso la cancelleria del Tribunale presso il quale la controversia è stata incardinata. L’adesione alla causa collettiva comporta una rinuncia a ogni altra iniziativa individuale fondata sulla medesima pretesa. Nell’ipotesi in cui il Tribunale decida di accogliere l’azione proposta, lo stesso emana una sentenza di condanna e stabilisce in via equitativa le somma cui ciascun consumatore ha diritto oppure i criteri omogenei sulla base dei quali operare la quantificazione. La sentenza diviene esecutiva – e può quindi essere utilizzata per “riscuotere” le somme riconosciute a titolo di risarcimento – decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. Il legislatore, con il d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, ha introdotto la possibilità di esperire un’azione di classe nei confronti della Pubblica Amministrazione. In tal caso, la giurisdizione spetta in via esclusiva al Giudice Amministrativo, T.A.R. e Consiglio di Stato.

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